Allergeni: dal 9 maggio 2018 ci sono le Sanzioni!

Published On: 8 Maggio 2018|Categories: Allergeni|

Tempo di lettura: 1’57”

Parliamo di Allergeni. In particolare, parliamo degli obblighi del Datore di Lavoro in materia, visto che dal 9 maggio 2018 è in vigore il Decreto legislativo 231/2017 che definisce salatissime sanzioni sia per gli Allergeni sia per l’Etichettatura.

Come sai, il regolamento UE 1169/2011, ha già da tempo introdotto il dovere generalizzato di informare i consumatori in merito agli allergeni e agli ingredienti presenti nelle preparazioni che vengono somministrate. In particolare, ha identificato 14 allergeni diversi che trovi nella tabella all’interno di questo articolo.

La novità è che dal 9 maggio 2018 si conoscono e sono in vigore a tutti gli effetti anche le sanzioni sia per gli Allergeni sia per l’Etichettatura.

Vediamole subito:

ALLERGENI – Le sanzioni per l’omessa indicazione degli Allergeni andranno da un minimo di € 3.000,00 fino a € 24.000,00.
Va sottolineato che anche l’ultimo decreto ha confermato l’obbligo di inserire un cartello con l’indicazione di tutti gli allergeni per ogni singolo prodotto di pasticceria, panetteria, gelateria, ecc.

ETICHETTATURA – Le sanzioni per l’Etichettatura andranno da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 40.000,00 e riguardano:

  • gli obblighi informativi da parte degli OSA;
  • l’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati;
  • le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie.

Indice:

Quali sono le principali modifiche o conferme introdotte dal D.lgs. 231/2017 entrato in vigore il 9 maggio 2018?

Resta l’obbligo di indicare gli allergeni contenuti nei prodotti somministrati. Tali allergeni andranno indicati direttamente nel menù o in un apposito registro che è il Manuale degli Allergeni. Comunque dovranno essere identificati in maniera scritta e facilmente consultabili dai clienti e dagli enti di controllo.

Resta in ogni caso anche il “Libro Unico degli Ingredienti”. In tale documento il Responsabile del settore alimentare deve provvedere a fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie per comprendere gli ingredienti utilizzati nelle preparazioni. In questo libro vanno evidenziati anche gli ingredienti degli alimenti compositi.

Vuoi un esempio?

Se usi una mozzarella, devi indicare anche da quali ingredienti è composta la mozzarella e se, tra questi ingredienti, ci sono degli allergeni devi evidenziarli in maniera chiara.

Le informazioni devono essere puntualmente riferite a ogni piatto o prodotto. Inoltre, devono riportare un’indicazione esatta degli ingredienti.

Vuoi un altro esempio?

Presto fatto! Se c’è del “grano” devi segnalarlo come “grano” e non come “cereali contenenti glutine”… oppure devi segnalare “noci” e non “frutta con guscio”, ecc.

Insomma, per quanto riguarda le 14 categorie di sostanze previste dal reg. UE 1169/11, sono del tutto INAMMISSIBILI qualsiasi tipo di elenchi generici.

Cosa devono fare i camerieri e gli operatori?

I camerieri così come tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’azienda devono essere formati e informati sulle normative che regolamentano il settore e devono essere in grado di fornire – attraverso il Manuale degli Allergeni e il Libro degli Ingredienti – tutte le informazioni necessarie.

Dove devo tenere il Manuale degli Allergeni e il Libro degli Ingredienti?

Questi documenti devono essere messi a disposizione del pubblico in maniera efficace.

Un esempio utile?

Puoi, ad esempio, metterli accanto alla vetrina dei panini, oppure li puoi fornire su richiesta. In ogni modo è importante che siano comunque sempre disponibili e facilmente recuperabili anche in caso di controllo.

Spero di esserti stato utile.
Aloha,
Gianluca Perna

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