Vie di fuga: sai che devi tenerle libere?

Published On: 25 Settembre 2018|Categories: Sicurezza sul Lavoro|

Sei titolare di un’attività? Da oggi, devi sapere che oltre agli obblighi del datore di lavoro (già consolidati in materia di D.lgs. 81/08) hai un obbligo in più fra quelli che, appunto, riguardano la Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Precisamente, più che di un obbligo “nuovo di zecca”, si tratta di una conferma che riguarda le vie di fuga del tuo locale. Il fatto è che devi garantire che siano libere da materiali, per consentire che siano sempre utilizzabili in caso di emergenza.

Chi lo dice? Nientemeno che la Corte di Cassazione!

In questo articolo troverai:

Cosa dice, in dettaglio, la sentenza n. 14657/2018 della Cassazione penale sulle vie di fuga?

Per i titolari di attività che vogliono conoscere bene i loro obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro, risulta molto interessante la recente sentenza n. 14657/2018 della Cassazione penale, sulle vie di fuga.

La Corte è intervenuta a proposito dell’infortunio capitato a un dipendente all’interno di un punto vendita in seguito al fatto che i percorsi di emergenza (cioè le vie di fuga) non erano stati tenuti liberi. E la responsabilità è ricaduta sul datore di lavoro in maniera inequivocabile.

In particolare, la Cassazione ha esaminato un caso accaduto a un lavoratore rimasto vittima di una grave caduta in un corridoio che non era sgombro da materiali così come invece avrebbe dovuto essere. Per primo, è stato il Tribunale di Firenze a condannare il dirigente del punto vendita. Successivamente, anche la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. Infine, contro la sentenza il dirigente ha anche presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile ponendo fine a qualsiasi dubbio sull’argomento!

“Dalla descrizione del fatto – si legge nell’ultima sentenza emerge chiaramente che la disposizione violata è l’art. 64 del D.lgs. 81/2008, ai sensi del quale il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza.”

Inutile dire che il dirigente in questione, oltre a vedersi rigettare l’ultimo ricorso, è stato condannato a pagare le spese processuali e a rimborsare la parte civile.

Quali sono i possibili risvolti positivi di questa sentenza?

C’è da chiedersi, a questo punto, se la sentenza n. 14657/2018 della Cassazione penale sulle vie di fuga ha soltanto prodotto un “problema in più” a carico dei Datori di Lavoro.

Sul giudizio espresso dalla Corte relativamente al tema delle vie di fuga da lasciare libere, ovviamente non ci sono dubbi. Però, va detto che secondo l’interpretazione di alcuni giuristi, questa sentenza potrebbe avere anche dei risvolti se non completamente positivi, quantomeno “utili” per i dirigenti di attività.

In che senso?

Per capirlo, dobbiamo tornare a parlare di videosorveglianza.

Infatti, se è vero che gli obblighi del Datore di Lavoro sono sempre crescenti, alcuni sostengono che è altrettanto vero che, per riuscire a “stare dietro a tutto”, gli stessi titolari di attività devono essere messi in condizione di fare sempre più ricorso alle moderne tecnologie, anche a protezione e controllo del proprio insediamento aziendale.

Dunque, proprio grazie alla sentenza n. 14657/2018 della Cassazione penale da oggi in avanti per i Datori di Lavoro potrebbe essere meno difficile ottenere i permessi per adottare un sistema di videosorveglianza anche all’interno di aziende medie e piccole, in particolare per ottenere il consenso da parte delle organizzazioni sindacali. L’impianto di videosorveglianza, infatti, potrebbe essere perfetto per tenere costantemente sotto controllo l’agibilità delle vie di fuga.

Buon Lavoro e a presto!

Gianluca Perna

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