UVAC: ecco cosa è successo a Gianni e perché NON ha pagato la multa!

Published On: 15 Settembre 2022|Categories: Sicurezza sul Lavoro|
uvac

“Importo dell’ottima carne dalla vicina Austria… tutti prodotti tracciati e di alta qualità… eppure mi sono lo stesso beccato la multa!“.

La buona volontà da sola non basta, ormai lo abbiamo capito tutti molto bene. Quindi non sono sufficienti le migliori intenzioni di un imprenditore che, come te, ogni santo giorno si dà da fare per offrire ai propri clienti prodotti e piatti ricercati, all’altezza delle migliori aspettative.

Nasce proprio da questa constatazione la lamentela di Gianni, ristoratore friulano che qualche tempo fa s’è beccato un’antipatica sanzione a causa di una questione, in pratica, “tutta burocratica”.

Vuoi sapere qual è stato il problema di Gianni?
Il problema si chiama Uvac! … e adesso ti spiego cos’è.

Cos’è l’Uvac?

U.V.A.C. è, molto semplicemente, una sigla. Significa Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari.

In pratica, si tratta di bracci operativi, a livello locale, del Ministero della salute. Questi uffici si occupano di materie delicate come la salute veterinaria e zootecnica nell’ambito dell’assistenza tra autorità amministrative nazionali e comunitarie.

Vuoi conoscere l’elenco degli UVAC-PIF? CLICCA QUI!

Chi deve essere iscritto all’Uvac?

Tutti gli operatori che intendono ricevere partite di animali o di prodotti di origine animale da un altro Paese comunitario devono rispettare l’obbligo di PREVENTIVA registrazione all’UVAC territorialmente competente.

La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società oppure da un suo delegato. In questo caso è necessaria, oltre alla delega scritta, anche copia del documento d’identità del legale rappresentate.

La registrazione non ha scadenza e l’obbligo principale a cui deve sottostare l’operatore registrato è la comunicazione preventiva (prenotifica) all’UVAC e all’ASL competente di ogni introduzione di animali e/o prodotti provenienti da paesi comunitari.

Da sottolineare che, per quanto riguarda i prodotti, le pre-notifiche relative alle partite in arrivo devono essere trasmesse con almeno un giorno feriale di anticipo

Questo è quanto stabilisce il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche.

A proposito di integrazioni alla norma, va aggiunto che il D. Lgs n.117 del 27 maggio 2005 stabilisce che i primi destinatari materiali delle partite di prodotti e animali vivi provenienti da altri Stati membri “possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite (…) dando comunque la priorità agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet”.

Per tutti gli approfondimenti del caso su metodica e prassi per la trasmissione dei dati, la registrazione dei soggetti incaricati della trasmissione delle prenotifiche e, in genere, le operatività da seguire è opportuno conoscere i contenuti che si trovano sulla specifica pagina del Ministero della Salute.

Cosa succede se ti manca l’Uvac e perché Gianni, alla fine, NON ha pagato la multa?

In caso di mancata registrazione all’UVAC, la norma sanzionatoria di riferimento è quella per il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità (ex-art. 18 reg. 178/02 CE).

In particolare, l’art. 2 del D.lgs 190/06 stabilisce le sanzioni: chi viola gli obblighi in questa materia è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 4.500,00.

Vuoi sapere perché il signor Gianni, alla fine, NON ha pagato la multa?

Semplicemente, perché il signor Gianni era protetto dalla Garanzia 100% Anti-Sanzione che riserviamo a TUTTI i Clienti del Servizio tutto incluso Facile626.

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Buon Lavoro e a presto!

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