Somministrazione di alcolici: regole, limiti e sanzioni!

Published On: 30 Luglio 2019|Categories: Sicurezza sul Lavoro|

Se nella tua attività fai somministrazione di alcolici devi prestare attenzione ai limiti di orario e di età, e informare in maniera chiara il consumatore.

Somministrazione e vendita alcolici: istruzioni per l’uso

  • Gli orari di somministrazioneDal 2010, la somministrazione e la vendita di alcolici in pubblici esercizi, alberghi, esercizi ricettivi e circoli privati è vietata a partire dalle 3 di notte fino alle 6 di mattina, per prevenire e contrastare situazioni che favoriscano l’insorgere di fenomeni pericolosi e d’illegalità che potrebbero essere legati all’abuso di alcol. In caso di distributori automatici, il divieto di vendita va dalle 24 alle 6.
  • AlcoltestVi sono inoltre disposizioni che riguardano, in particolare, la vendita di alcolici da parte di titolari e gestori di pubblici esercizi nel caso in cui proseguano la propria attività oltre le ore 24.

Tali attività, infatti, sono tenute ad avere almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, posizionato presso almeno un’uscita del locale, a disposizione dei clienti che desiderino verificare la propria idoneità alla guida.

Il titolare o gestore può, naturalmente, far pagare al proprio cliente l’alcol test: io ti consiglio di praticare un prezzo pari o di poco superiore al costo della rilevazione che può avvenire tramite gettone o kit monouso.

  • Somministrazione di vino sfuso: informazioni per il consumatore

Una parentesi particolare va dedicata alla somministrazione del vino sfuso.

Secondo il DPR n°162 del 12/02/65, infatti, nei locali dove si vendono alcolici al consumatore (compreso il vino sfuso), bisogna che siano visibilmente esposti cartelli con scritte ben leggibili con indicazione del grado alcolico minimo dei vini venduti e serviti. Tali indicazioni devono essere presenti anche sui recipienti o sulle spine da cui si estrae il vino.

  • Accertarsi dell’età minima: la somministrazione di alcolici ai minori è vietata

Nel caso in cui l’età di un tuo cliente non sia così evidente o manifesta, ricorda che sei obbligato a richiedere un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente). Non fidarti mai delle sole dichiarazioni del cliente stesso o di chi è con lui. Ricorda che, se non ti viene presentato un documento di riconoscimento valido, non dovrai assolutamente servire alcolici al cliente.

E nel caso di distributori automatici?
Anche questi devono essere equipaggiati con dispositivi in grado di leggere automaticamente documenti di riconoscimento.

Sanzioni e multe previste dalla normativa sulla somministrazione di alcolici

I gestori devono anche esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale, delle apposite tabelle alcolemiche predisposte dal Ministero della Salute.

Ecco cosa devono contenere:

  1. la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
  2. le quantità, in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, anche sulla base del peso corporeo.

In caso di inosservanza delle Norme relative alla somministrazione di alcolici la sanzione amministrativa prevista varia da 5.000 a 20.000 euro e, se in due anni vengono accertate violazioni distinte, ti verrà sospeso l’esercizio dell’attività per un periodo che varia da 7 a 30 giorni.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle tabelle e all’alcol-test la sanzione amministrativa va da 300 a 1.200 euro.

Sanzioni e minori: le sanzioni relative ai limiti di età

Come certamente saprai, è tassativamente vietato vendere alcolici di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18 pena sanzioni sono molto pesanti:

  • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno, la perdita dei requisiti di onorabilità, la revoca della licenza o la sospensione dell’esercizio fino a un massimo di 2 anni (articolo 689 del Codice Penale);
  • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125).

ATTENZIONE: La violazione sussiste anche se la vendita o somministrazione è fatta da tuoi dipendenti o collaboratori!

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