RLS: chi è e di cosa si occupa all’interno dell’azienda?

Published On: 19 Gennaio 2022|Categories: Sicurezza sul Lavoro|
RLS

La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale in ogni realtà aziendale, anche nella ristorazione dove i rischi sono molto elevati. 

Con il Decreto Legislativo 81/08, è stata istituita un’importante figura interna all’azienda la cui funzione è quella di supportare e promuovere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro. Ma chi è questa figura e di cosa si occupa più precisamente?

Chi è l’RLS

L’RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda ed è la persona eletta o scelta da e tra i lavoratori per rappresentarli in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 all’interno di tutte le aziende deve essere garantita la presenza di questa importante figura che deve, peraltro, essere adeguatamente formata per riuscire a gestire i rapporti con i lavoratori e garantirne salute e sicurezza. 

L’RLS svolge la sua funzione durante l’orario di lavoro e il Datore di Lavoro è obbligato a non ostacolarne il ruolo e a non detrarre denaro dalla sua normale retribuzione per il tempo dedicato allo svolgimento di questo compito. 

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori è stabilito in base al numero di dipendenti: 

  • 1 RLS nel caso di aziende fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS nel caso di aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1000 
  • 6 RLS nel caso di più di 1000 dipendenti 

Compiti, diritti e doveri di un RLS 

L’RLS deve poter accedere in tutti i luoghi di lavoro al fine di conoscere la realtà lavorativa e poter comunicare con i lavoratori dai quali potrà percepire il livello di sicurezza esistente. Ecco perchè è un ruolo che richiede una grande capacità comunicativa e di organizzazione. 

Il Rappresentante deve essere, infatti, in grado di partecipare alle riunioni periodiche consapevolmente, in quanto dovrà essere consultato preventivamente e tempestivamente riguardo l’individuazione e valutazione dei rischi. 

L’RLS svolge diversi e importanti compiti all’interno dell’azienda. In base all’art.50 del D.Lgs 81/2008 questa figura ha incarico di:

  • effettuare una consultazione preventiva per valutare i rischi connessi al posto di lavoro
  • dare un parere sugli addetti al servizio di prevenzione dei lavoratori (prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione) 
  • effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e la scelta del RSPP e degli addetti antincendio e primo soccorso
  • ricevere i documenti aziendali e le informazioni relative alla valutazione dei rischi e alla prevenzione
  • individuare, elaborare, attuare e promuovere misure di prevenzione che tutelino la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro siano inadeguate

Come viene eletto un RLS?

Sono gli stessi lavoratori ad eleggere l’RLS, con diverse modalità in base al numero di dipendenti presenti in azienda.

  • Nelle aziende fino a 15 lavoratori, l’RLS viene scelto tra i dipendenti
  • Nelle aziende con più di 15 lavoratori, si elegge l’RLS all’interno delle rappresentanze sindacali. Nel caso in cui in azienda non ci siano questi organismi, l’RLS è eletto con le stesse modalità delle aziende con non più di 15 dipendenti. 

Il nominativo dell’RLS deve essere comunicato annualmente (se variato), a cura del datore di lavoro all’INAIL o, in caso di mancata designazione o elezione, dovrà essere indicata l’assenza dell’ RLS in azienda. 

L’azienda può rinunciare alla figura?

L’azienda NON può rinunciare ad avere un RLS, ma può rinunciare ad eleggerlo internamente. Che cosa significa? 

Nel caso in cui l’azienda rinunci ad eleggere questa figura tra i suoi lavoratori, può richiedere una figura esterna, ovvero un RLS territoriale che esercita le sue competenze in tutte le aziende che ne sono sprovviste. 

Formazione

È necessario che il rappresentante dei Lavoratori abbia una formazione adeguata e di un certo livello per poter collaborare e aiutare a creare un sistema di prevenzione per la sicurezza sul lavoro. 

La durata del corso è di 32 ore il cui aggiornamento è di 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori, e di 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.

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