Pronto soccorso aziendale: luoghi isolati e mezzi di comunicazione

Published On: 23 Agosto 2018|Categories: Sicurezza sul Lavoro|

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

Ok, ma ciò come si traduce nella pratica?

L’articolo “Cassetta di pronto soccorso: come evitare sanzioni!” ha suscitato diversi feedback. Alcuni ci hanno scritto, altri ci hanno telefonato. In particolare, è stata la frase qui sopra ad avere sollevato le maggiori perplessità che andrò a chiarire.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono sempre in relazione alle “disposizioni sul pronto soccorso aziendale”, regolate dal  Decreto del Ministero della Salute n. 388, del 15 luglio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004) in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

In questo articolo troverai:

Parlando di Pronto soccorso aziendale, cosa si intende per “Luoghi isolati”?

In tema di Pronto soccorso aziendale dobbiamo sempre tener presente che stiamo parlando di attuare tutte quelle operazioni che si rendono assolutamente necessarie per evitare danni e dolori più gravi a chiunque sia appena stato vittima di un incidente o un infortunio. Quindi stiamo parlando di un argomento estremamente serio che non può essere in alcun modo preso alla leggera!

Sembra comprensibile, quindi, che il legislatore abbia voluto utilizzare un linguaggio il più ampio e inclusivo possibile. Infatti, proprio come un buon padre di famiglia, il Datore di Lavoro deve valutare tutte le situazioni potenzialmente “isolate” presenti all’interno della propria Attività. Perché è chiaro che se in uno di quei luoghi isolati avviene un infortunio, il lavoratore che ne resta vittima dev’essere messo in condizione sia di comunicare il suo stato sia di essere prontamente medicato.

Per fare qualche esempio, i “Luoghi isolati” più diffusi sono:

  • le eventuali sedi distaccate;
  • gli scantinati;
  • le soffitte;
  • le eventuali zone tecniche (impianti riscaldamento, ecc.);
  • gli automezzi aziendali, ecc.

Come dice la legge, dunque, il datore di lavoro è tenuto a dotare tutti questi luoghi non soltanto del pacchetto di medicazione ma anche di un Mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda.

Cosa si intende per “Mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda”, sempre in tema di Pronto soccorso aziendale?

Cos’è un “Mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda”, ovviamente, dipende dai luoghi e dalle circostanze che prendiamo in esame. Anche in questo caso, per il Pronto soccorso aziendale, il Datore di Lavoro deve comportarsi come un buon padre di famiglia. Deve quindi adottare le soluzioni più idonee per consentire – a qualsiasi lavoratore si ritrovi costretto a fare i conti con un infortunio! – di comunicare il proprio stato per richiedere un intervento di pronto soccorso. Anche attivando rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Chiaro che se, in determinati casi, questi luoghi isolati potrebbero semplicemente essere dotati di un interfono o di qualche sistema di allarme “salvavita”… mentre, ad esempio, nel caso di automezzi aziendali o di altre situazioni remote rispetto alla sede di lavoro, parrebbe più opportuna l’adozione di un telefono cellulare con GPS/localizzazione.

Cosa rischia il Datore di Lavoro in caso d’inadempienza per il Pronto Soccorso aziendale?

Ti ricordo che, in caso d’inadempienza sulle norme del Pronto soccorso aziendale, come Datore di Lavoro rischi parecchio.

In particolare, a parte il fatto di trovarti impreparato ad affrontare l’emergenza in questione – cosa di per sé grave! – quello che devi sapere è che come Datore di Lavoro (o dirigente) le sanzioni per la mancata applicazione del DM 388/03 sono indicate nel D.lgs. 81/08.

Tali sanzioni prevedono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione dell’art. 45, comma 1.

Spero di esserti stato utile!

Aloha,

Gianluca Perna

Post correlati