CORONAVIRUS ITALIA: COSA RISCHIA CHI NON RISPETTA I DIVIETI

Published On: 20 Marzo 2020|Categories: Covid|

Decreto Coronavirus: Guida alle conseguenze legali in caso di trasgressione alle regole imposte dal Governo.

Attenzione il REATO PENALE è dietro l’angolo!

In un solo giorno 111.512 esercizi commerciali controllati: 154 esercenti denunciati e sospesa l’attività per 33 esercizi commerciali!

Scarica subito il modulo per l’autodichiarazione degli spostamenti (aggiornata al 17 marzo 2020) che trovi alla fine dell’articolo.

Come è noto a tutti, la regola d’oro ai tempi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è quella di restare in casa e limitare gli spostamenti a:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Specificando anche se lo spostamento è determinato da:

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN… DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI… ETC…)

Cosa succede se ti fermano?

Lascia che te lo spieghi.

Innanzitutto devi avere con te l’autocertificazione (prestampato che puoi scaricare in fondo a questa pagina) compilata con i tuoi dati, con l’indicazione della motivazione dello spostamento e la tua firma in calce, da esibire su richiesta. A questo punto l’autorità potrà verificare se la tua dichiarazione corrisponde al vero.

Se tutto è in regola non succede nulla.

Cosa succede se l’autorità ritiene che tu abbia dichiarato il falso o se la tua autodichiarazione non viene giudicata pertinente?

Sanzioni, controlli e multe per Coronavirus: cosa si rischia davvero

Lo abbiamo chiesto all’avv. Franco Giunchi, penalista.

Ecco la sua risposta (alla quale mi permetto di aggiungere qualche commento per tradurre il “Legalese”).

Avvocato, cosa rischia chi non rispetta i limiti agli spostamenti?

La violazione delle restrizioni agli spostamenti imposta dall’esigenza di contrastare l’epidemia del Coronavirus integra il reato previsto dall’Art.650 c.p. (inosservanza di provvedimento dell’autorità per ragioni di igiene pubblica) punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206,00 e non con una semplice violazione di carattere amministrativo.

Comporta quindi l’avvio di un procedimento penale.

Qual è la pena se non giustifico lo spostamento?

Trattandosi di una contravvenzione punita con pena alternativa, (o paghi 206 euro o ti fai 3 mesi di galera) in teoria il reato potrebbe essere estinto tramite il pagamento di un’oblazione pari a metà del massimo della pena pecuniaria e quindi € 103,00 (art. 162 bis c.p.).

E’ però possibile – anzi direi probabile – che le Procure, atteso il numero elevato di casi (ad oggi 48 mila) e la rilevanza del problema, optino per chiedere l’emissione di decreti penali per somme parametrate alla pena dell’arresto convertita in pena pecuniaria.

(tranquillo… adesso lo spiega meglio…)

In concreto, ipotizzando una pena base di gg. 60, ridotta per il rito a gg. 30 e sostituita con l’ammenda, che va da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 225,00 al giorno ex art. 459 c.p.p. (si dovrebbe tener conto della condizione economica dell’imputato), ipotizzando una sanzione media di € 150,00 al giorno, si perviene al non indifferente totale ammontare di € 4.500,00.

Avvocato, davvero tanti soldi..

Cosa posso fare per evitare di pagare?

É abbastanza improbabile che il Giudice dell’opposizione (che va svolta entro gg. 15 dalla notifica del decreto, cioè quando ti arriva a casa una letterina verde) per vicende connesse alla situazione che stiamo vivendo, si renda disponibile a definire il procedimento con il pagamento di una somma di soli € 103,00.

Va difatti considerato che in questo caso trattandosi di oblazione facoltativa e non obbligatoria art. 162 bis c.p.) essendo il reato punito con pena alternativa e non con la sola pena pecuniaria, l’ammissione all’oblazione avviene a discrezione del Giudice che può respingere la domanda in relazione alla gravità del fatto. (L’oblazione è una somma di denaro offerta per estinguere il reato che in questo caso può anche non essere accettata dal Giudice).

E’ anche possibile chiedere in alternativa all’oblazione o in caso di rigetto della relativa domanda, l’ammissione alla prova ex art. 168 bis c.p., il che implica lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un certo periodo e consente pure di pervenire a una dichiarazione di estinzione del reato.

L’opposizione al decreto penale comporta in ogni caso l’apertura di un procedimento in cui è richiesta l’assistenza di un difensore con relative spese. (In soldoni, per fare ricorso ti devi prendere e pagare un avvocato).

Il decreto penale costituisce un precedente che viene iscritto nel casellario; va detto che a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 11/2018 non è necessaria l’indicazione dei decreti penali nelle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e non dovrebbe apparire neanche nei certificati richiesti dalla P.A. per i pubblici appalti.

Di ben maggiore gravità è invece l’attestazione di circostanze non rispondenti al vero nella dichiarazione (cioè se hai dichiarato il falso per giustificare il tuo spostamento) esibita alle forze dell’ordine chiamate a verificare la legittimità degli spostamenti, che è suscettibile d’integrare il reato di falso in atto pubblico inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 483 c.p. punita con la reclusione fino a due anni.

Avv. Franco Giunchi

Grazie avvocato!

Quindi massima attenzione!

Spostati solo se davvero devi e se puoi fornire comprovate motivazioni!

Se ti è piaciuto l’articolo condividilo per informare anche altre persone sui rischi molto seri in cui possono incorrere.

Di seguito, puoi scaricare subito:

Documenti ufficiali dei Ministeri e Prefetti.

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